Manager pubblico pagherà 1 milione di euro per il reality
Il danno subito dalla regione per le azioni dell'ex direttore di "Sardegna Promozione" ai tempi della giunta Cappellacci, che stipulò un accordo per la trasmissione su Mediaset.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sardegna ha condannato l'allora direttore dell'Agenzia "Sardegna Promozione", Mariano Mariani, a pagare 915.346 euro alla Regione. I giudici erariali hanno anche dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti di Corrado Camilla e della Showlab srl, società che ha realizzato il reality show "Sweet Sardinia" finanziato dall'Agenzia regionale con un milione e 73 mila euro: otto coppie in navigazione su un galeone per due mesi attorno all'Isola, riprese costantemente dalle telecamere per poi finire in onda su La5, canale Mediaset.
La procura generale della Corte dei Conti, con il nuovo procuratore regionale Bruno Tridico, ha chiamato in causa Mariani - operativo all'epoca della Giunta di centrodestra di Ugo Cappellacci - perchè nel 2013 firmò l'accordo con la società di produzione torinese. Per il pm erariale, quel contratto era da ritenersi nullo, poiché per assegnarlo sarebbe servita una gara ad evidenza pubblica. Non solo: l'obiettivo di dare visibilità alle eccellenze agroalimentari della Sardegna non venne raggiunto, vanificando il progetto promozionale perseguito dall'Agenzia. Il reality show si rivelò un flop anche sotto il profilo degli ascolti e si fermò alla prima stagione.
Seguirono aspre polemiche che contribuirono alla successiva chiusura dell'Agenzia regionale. Nelle more, venne anche nominato un commissario che avrebbe dovuto stoppare il pagamento della somma dovuta dalla Regione alla società torinese. Da qui una serie di ricorsi al Tar Sardegna, al Consiglio di Stato e al Tribunale di Torino che hanno poi costretto la Regione a pagare. Nella sentenza che condanna Mariani i giudici erariali hanno ravvisato la colpa grave ma non il dolo chiesto dalla procura. "Il comportamento negligente tenuto da detti soggetti (Agenzia e Regione, ndr) non può essere ritenuto idoneo, di per sé, ad interrompere il nesso causale tra la condotta tenuta dal convenuto e l'evento di danno, né ad influire sulla gravità della colpa in capo al signor Mariani - si legge nel provvedimento - In relazione alla stipula della convenzione con la Showlab, deve considerarsi che la trascuratezza dei soggetti che hanno gestito le fasi successive della complessa vicenda all'esame, ha inciso, comunque, sull'ammontare del danno in concreto determinatosi".